Il Decreto Ministeriale 19/02/07 (meglio conosciuto con il nome di Conto Energia 2007) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (primo Conto Energia) in materia di incentivazione dell’energia fotovoltaica. Il decreto è diventato operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas ARG/elt n. 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti.
Per quanto stabilito dal D.M. 19/02/07 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2008 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella (€/kWh).
Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l'intero periodo. Relativamente agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio nell'anno 2009 e 2010, i valori della tariffa incentivante sono decurtati del 2% rispetto alle tariffe indicate nel DM del 19/02/07 (sopra riportati) (un'ulteriore riduzione della stessa percentuale è prevista anche per il 2010). A partire dall'anno 2011, invece, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ridefiniranno, con successivi decreti, le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010.
Contrariamente a quanto stabilito per il vecchio Conto Energia, per gli impianti fino a 200 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il nuovo decreto (DM 19/02/07) riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell'energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata). Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici fino a 3 kW che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.
La tariffa "base" degli incentivi previsti dal Conto Energia 2007 può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:
per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW non integrati) della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta dall'impianto (autoproduttori ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999);
per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica pubblicata sul sito www.gse.it;
per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
In aggiunta all'incentivo statale ventennale, il soggetto responsabile può valorizzare l'energia prodotta in vari modi:
Cessione in rete;
Autoconsumo parziale o totale;
Scambio Sul Posto (per gli impianti di potenza fino a 20 kW, e per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, se entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2007).
Importanti novità sono state introdotte dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas ARG/elt n. 161/08, che permette di realizzare un impianto fotovoltaico suddiviso in più parti (chiamate sezioni) ciascuna delle quali con la propria tipologia d'integrazione architettonica; la potenza dell'impianto (e quindi la relativa tariffa) sarà data dalla somma delle potenze di tutte le sezioni. La delibera in oggetto stabilisce altresì che è possibile mettere in esercizio ogni sezione d'impianto come se si trattasse di un impianto a sé.