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Pubblicato il terzo elenco soggetti abilitati per la verifica periodica delle attrezzature

 

ROMA  – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato con Decreto dirigenziale del 19 settembre il terzo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature.

Il decreto attua quanto sancito dall’art. 71 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 13, che cita “Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Terzo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

Il provvedimento, parimenti a quanto stabilito con la pubblicazione del primo e del secondo elenco, sancisce la durata dell’iscrizione dei soggetti abilitati a effettuare le verifiche periodiche, l’obbligo di utilizzo del registro informatizzato, l’obbligo di conservazione dei documenti per un periodo non inferiore ai dieci anni, la possibilità di essere sottoposti a controllo da parte della Commissione per l’esame della documentazione, prevista al punto 3.1 dell’allegato III del D.M. 11.04.11, Commissione che avrà inoltre il compito di valutare l’ammissibilità eventuali variazioni nello stato di diritto o di fatto dei soggetti abilitati.

67 le aziende elencate, classificate per data di abilitazione, regione e specifiche attrezzature per le quali sono in possesso di autorizzazione.

Sono tre le macrotipologie di attrezzature previste:

  • “Gruppo Sc, apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga” che comprendeapparecchi mobili, trasferibili e fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg, carrelli semoventi a braccio telescopico e idroestrattori a forza centrifuga;
  • Gruppo Sp, sollevamento persone”, che comprende scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili, ponti sospesi, piattaforme di lavoro, ascensori e montacarichi;
  • il Gruppo Gvr, Gas, vapore, riscaldamento” che comprende due categorie di atrezzature: “Attrezzature a pressione” e “Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 39 del 25 febbraio 2000”.

Il presente elenco sostituisce integralmente quello precedente allegato al Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012.

 





Tratto da https://www.argoit.com/it/sezione_id,2/newssez_id,84/pubblicato-il-terzo-elenco-soggetti-abilitati-per-la-verifica-periodica-delle-attrezzature/comunicati.html
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