Esistono riferimenti normativi sull’obbligo a non utilizzare in azienda carrelli elevatori con motore a combustione interna nei luoghi di lavoro?
Non esiste un divieto assoluto all’utilizzo di attrezzature di lavoro con motore a combustione interna nei luoghi di lavoro chiusi. Il loro impiego è consentito stante l’indicazione contenuta all’allegato VI del D.lgs. 81/08 e smi “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” al punto 2.4 che indica “Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per a sicurezza e la salute dei lavoratori”.
Va infine ricordato l’obbligo in capo al datore di lavoro, oltre che, di valutazione dei rischi e di adozione delle misure conseguenti di contenimento del rischio stesso anche quello, in ragione del contenuto indicato al punto 2.1.4 – bis dell’allegato IV del Dlgs 81/08 e smi, di adottare provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione di gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, odori o fumi di qualunque specie prodotti nello svolgimento dei lavori.
L’emissione di gas di scarico nell’ambiente di lavoro deve essere abbattuta secondo l’art. 20 del DPR 303/56, ora punto 2.1.4 bis dell’allegato IV del D.lgs. 81/08.
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